Art. 24 L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da: a) quote e contributi degli associati b) eredità, donazioni e legati c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’entità della quota associativa e le modalità e i tempi di versamento della stessa. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Art. 25 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente dell'Associazione. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. |